Procedure e comunicazioni infortunio causato per colpa di terzi

Si comunica che per disposizione contrattuale (CCNL 95, art.23 comma 16), in caso di infermità derivante da infortunio causato per colpa di terzi “ il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all’Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza”. Pertanto, ai fini dell’avvio della pratica in oggetto da parte della segreteria, il dipendente, in caso di assenza per cause connesse ad infortunio per causa terzi, è tenuto a comunicare tempestivamente:

  • Infortunio e sue modalità, indicando se sussista la responsabilità del terzo oppure se detta responsabilità sia in contestazione
  • Generalità del terzo responsabile
  • Istituto assicuratore del terzo responsabile
  • Se sia stata avviata una procedura di risarcimento del danno e in caso di infortunio, indicazione di tutti gli estremi.
Al fine di semplificare l’adempimento, è stato predisposto un apposito modello, disponibile presso la presidenza. Si richiama l’attenzione sulla RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE derivante da un difetto di comunicazione nei termini prescritti.
Nel caso di infermità o infortunio accaduto anche al di fuori dell’orario di servizio il personale è tenuto a comunicare direttamente alla segreteria del personale se trattasi di ASSENZA CAUSA TERZI.

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